"O" . "1" . . "In questa sezione vengono classificate le attività  di natura governativa normalmente svolte dalle amministrazioni pubbliche. Sono incluse le attività  di promulgazione e di interpretazione giuridica delle leggi e dei relativi regolamenti attuativi, oltre all'amministrazione dei programmi fondati su tali leggi, le attività  legislative, il regime fiscale, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, i servizi per l'immigrazione, gli affari esteri e l'amministrazione dei programmi di governo. Questa sezione include anche le attività  connesse all'assicurazione sociale obbligatoria.\nLo status giuridico o istituzionale non costituisce di per sà© il fattore determinante per l'inclusione di un'attività  in questa sezione, quanto piuttosto il fatto che si tratti di un'attività  elencata nel capoverso precedente. Questo significa che le attività  classificate altrove nell'ambito della Nace non rientrano in questa sezione, anche se vengono effettuate da enti pubblici. Per esempio, l'amministrazione del sistema scolastico (ossia le norme, i controlli, i curricula) rientra in questa sezione, al contrario dell'insegnamento (cfr. sezione P) e degli ospedali militari o carcerari che rientrano nella sezione Sanità  (cfr. sezione Q). Analogamente, alcune delle attività  descritte in questa sezione possono essere effettuate anche da unità  non appartenenti alla pubblica amministrazione." . "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA"@it . . . .