"Percorso di formazione post-laurea per l’area dei beni culturali, attivato dalle università italiane ai sensi del d.p.r. 162/1982 e successivamente riorganizzato dalla legge 23 febbraio 2001, n. 29, finalizzato alla formazione di specialisti nelle attività di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Il percorso, inizialmente previsto con una durata variabile tra 2 e 3 anni, a seconda del settore disciplinare, è stato successivamente uniformato a 2 anni dal d.m. 31 gennaio 2006 e si articola in lezioni teoriche, attività pratiche, tirocini e una prova finale. Le aree di riferimento sono attualmente articolate in otto tipologie di scuole:\n1.\tBeni archeologici;\n2.\tBeni architettonici e del paesaggio;\n3.\tBeni storico-artistici;\n4.\tBeni archivistici e librari;\n5.\tBeni demoetnoantropologici;\n6.\tBeni musicali;\n7.\tBeni scientifici e tecnologici;\n8.\tBeni naturali e territoriali.\nL’accesso è riservato a chi ha conseguito una laurea magistrale o un titolo equivalente riconosciuto in settori disciplinari relativi ai beni culturali, specifici per ogni scuola, ed è subordinato al superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami.\nPer la scuola di specializzazione il d.m. 509/1999 prevede il sistema dei crediti, il titolo rilasciato è il diploma di specializzazione, corredato dal supplemento al diploma europass, una certificazione dell'intero percorso formativo svolto, che garantisce un'alta qualificazione finalizzata all’esercizio di funzioni di elevata responsabilità presso i livelli amministrativi e tecnici del Ministero, di enti locali, in strutture private e nella libera professione."@it . ""@it . ""@en . . "CPS_58" . "711.01; 711.02"@it . ""@en . "Generica:\nArtt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;\nArtt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;\nArtt. 1, 11-15, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 \"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento\".\nLegge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;\nDecreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;\nRegio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”.\nSpecifica:\nArt. 6, legge 23 febbraio 2001, n. 29 \"Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali\";\nDecreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 31 gennaio 2006 “Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”."@it . ""@it . "Scuola di specializzazione - area dei beni culturali"@it . . . "Specialisation School – Cultural Heritage Area"@en . .