"Scuola di specializzazione - area mista"@it . . ""@en . . "Specialisation School – Mixed Area "@en . ""@it . "CPS_63" . ""@en . "Percorsi di formazione post-laurea, attivati dalle università italiane ai sensi del d.p.r. 162/1982 e successive integrazioni, finalizzati alla formazione di specialisti in ambiti professionali regolamentati o ad alta qualificazione, non relativi all’area medica/sanitaria, dei beni culturali, delle professioni legali, dell’insegnamento, psicologica e veterinaria. I percorsi hanno una durata variabile da 2 a 6 anni, a seconda del settore disciplinare, e si articolano in lezioni teoriche, attività pratiche, tirocini e una prova finale. L’accesso è riservato a chi ha conseguito una laurea magistrale o un titolo equivalente riconosciuto, ed è subordinato al superamento di un concorso pubblico nazionale o locale, in base alla tipologia della scuola. Per le scuole di specializzazione il d.m. 509/1999 introduce il sistema dei crediti, il vincolo di istituzione esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione Europea, ed il supplemento al diploma europass, una certificazione dell'intero percorso formativo svolto. \nTra le scuole di specializzazione di area mista, vigenti e non, possiamo individuare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni settori di riferimento:\n1.\tComunicazione e giornalismo;\n2.\tSicurezza e rischio chimico;\n3.\tAlta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);\n4.\tIngegneria e tecnologie avanzate;\n5.\tScienze applicate e statistica sociale;\n6.\tLinguistica e commercio internazionale.\nLe scuole di specializzazione sono finalizzate all’abilitazione professionale, all’esercizio di funzioni specialistiche o all’accesso a ruoli pubblici e privati di alta responsabilità. Il titolo rilasciato è il diploma di specializzazione."@it . "716.01; 716.02"@it . . ""@it . "Generica:\nArtt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;\nArtt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;\nArtt. 1, 11-15, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 \"Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento\".\nLegge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;\nDecreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;\nRegio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”.\nSpecifica:\n1. Comunicazione e giornalismo:\nDecreto legislativo 15 maggio 2017, n. 67 “Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198”;\nLegge 3 febbraio 1963, n. 69 “Ordinamento della professione di giornalista”.\n2. Sicurezza e rischio chimico:\nDecreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 16 settembre 2016, n. 716 “Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici»”;\nDecreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 giugno 2013 “Approvazione della tipologia della Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico”.\n3. Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM):\nDecreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”.\nLegge 21 dicembre 1999, n. 508 \"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati\"."@it . .