Sono escluse le seguenti attività :
- fabbricazione di articoli di vestiario in pelliccia (eccetto i copricapi), cfr. 14.20
- fabbricazione di articoli di vestiario in gomma o in materie plastiche realizzati non cucendo insieme i vari elementi, bensì sigillandoli, cfr. 22.19, 22.29
- fabbricazione di abiti ignifughi e di sicurezza, cfr. 32.99
- modifiche e riparazioni di articoli di vestiario, cfr. 95.29