Sono escluse le seguenti attività :
- fabbricazione di calzature in materie tessili senza suole applicate, cfr. 14.19
- fabbricazione di parti in legno di calzature (ad esempio tacchi e forme), cfr. 16.29
- fabbricazione di stivali in gomma, tacchi, suole o altre parti di calzature in gomma, cfr. 22.19
- fabbricazione di parti in plastica di calzature, cfr. 22.29
- fabbricazione di scarponi da sci, cfr. 32.30
- fabbricazione di calzature ortopediche, cfr. 32.50