Il tipo di indennizzo erogato viene stabilito in base al grado di menomazione dell'integrità psicofisica (v. Tabella menomazioni approvata con d.m. 12 luglio 2000). Per menomazioni di grado inferiore al 6% non è previsto nessun indennizzo (franchigia); per menomazioni di grado compreso tra il 6% al 15% è previsto un indennizzo in capitale una tantum del danno biologico (v. Tabella indennizzo approvata con d.m. 12 luglio 2000), mentre non è previsto nessun indennizzo per le conseguenze patrimoniali; per menomazioni di grado dal 16% al 100% è previsto un indennizzo in rendita del danno biologico (v. Tabella indennizzo approvata con d.m. 12 luglio 2000) e un ulteriore indennizzo o quota di rendita per le conseguenze patrimoniali (v. Tabella coefficienti approvata con d.m. 12 luglio 2000).