Classificazione delle malattie professionali. Le malattie professionali si distinguono dagli infortuni in quanto: la causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo); la causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente. Il Testo Unico (d.P.R. 1124/1965) si riferisce a malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose, ma è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità. Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate. Le malattie professionali sono tabellate se indicate nelle due tabelle allegate nn. 4 (industria) e 5 (agricoltura) al Testo Unico (d.p.R. 1124/1965 e provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle. Devono essere denunciate entro il periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa fissato nelle tabelle stesse ("periodo massimo di indennizzabilità”; articoli 134 e 254 Testo Unico). Nell'ambito del cosiddetto "sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia Infatti, una volta che egli abbia provato l'adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia anch'essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale (cosiddetta "presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell'Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro. L'elenco delle malattie professionali è soggetto ad aggiornamento: con d.m. del 9 aprile 2008 sono state approvate le nuove tabelle delle malattie professionali dell'industria e dell'agricoltura. Con sentenza n. 179/1988, la Corte Costituzionale ha introdotto il cosiddetto "sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare è affiancato dalla possibilità per l'assicurato di dimostrare che la malattia, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.