Armatore Residente In ItaliaVessel owner residing in Italy
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L'armatore italiano può armare sia navi battenti bandiera italiana (per il cui equipaggio vige l’obbligo assicurativo) che navi battenti bandiera estera (art. 291 d.p.r. 1124/1965) purché queste ultime siano iscritte presso gli appositi Registri Speciali tenuti presso le Direzioni Marittime, ovvero presso la Sezione terza del Registro Internazionale e purché l’equipaggio sia costituito per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.