Scuola di specializzazione - area psicologica

https://w3id.org/italia/stat/controlled-vocabulary/education-and-labour/education-and-training/education-programme/CPS_61

Percorso di formazione post-laurea di area psicologica, attivato dalle università o presso istituti privati riconosciuti ai sensi del d.p.r. 162/1982 e della legge 56/1989, finalizzato alla formazione di specialisti con competenze avanzate e all’abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica. ll percorso, inizialmente previsto con una durata variabile tra 4 e 5 anni, a seconda del settore disciplinare, è stato successivamente uniformato a 4 anni dal d.m. 21 gennaio 2019 e si articola in lezioni teoriche, attività pratiche, tirocini e una prova finale. Le aree di riferimento sono attualmente articolate in cinque tipologie di scuole: 1. Psicologia clinica; 2. Neuropsicologia; 3. Psicologia del ciclo di vita; 4. Psicologia della salute; 5. Valutazione psicologica e consulenza (counselling). L’accesso è riservato a chi ha conseguito una laurea magistrale in psicologia o un titolo equivalente riconosciuto, ed è subordinato al superamento di un concorso pubblico nazionale o locale; per l'accesso all'attività psicoterapeutica, i corsi sono aperti anche ai laureati in medicina e chirurgia. Per la scuola di specializzazione il d.m. 509/1999 prevede il sistema dei crediti, il titolo rilasciato è il diploma di specializzazione, corredato dal supplemento al diploma europass, una certificazione dell'intero percorso formativo svolto, che attesta la qualifica di specialista e legittima l'esercizio della psicoterapia.
Scuola di specializzazione - area psicologica 
Specialisation School – Psychological Area 
 
CPS_61 
 
 
Generica: Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; Artt. 3, 6-7, decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; Artt. 1, 11-15, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento". Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”. Specifica: Art. 3, co. 1, legge 18 febbraio 1989, n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo”. Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 gennaio 2019, n. 50 “Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica”. Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca 10 marzo 2010 “Modifica al decreto ministeriale 1° agosto 2005 per la soppressione della Scuola di specializzazione di «Psicologia clinica» e l'integrazione del decreto 24 luglio 2006 con l'iscrizione della stessa Scuola tra quelle di area psicologica”; Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 24 luglio 2006 “Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area Psicologica”; Decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n.509 “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell' articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127”. 
714.01; 714.02 

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